Statuto Circolo dei Magistrati della Corte dei conti
A.p.S.D. Circolo Magistrati Corte dei conti Statuto Approvato dall’assemblea del 21 giugno 2006
Art. 1 Il “Circolo Magistrati della Corte dei conti” è un’associazione polisportiva dilettantistica, senza fini di lucro, volta a favorire la promozione, l’organizzazione, la pratica e la diffusione degli sport in genere, compresa l’attività didattica, nonché la promozione e lo svolgimento di attività culturali e ricreative. Il “Circolo Magistrati della Corte dei Conti” ha sede in Roma, Via del Foro Italico n. 430, presso gli impianti sportivi costruiti su terreno golenale demaniale in concessione. Il Circolo, per l’esercizio delle attività sportive in esso praticante, è affiliato alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, e conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali è affiliato I colori sociali sono il bianco e l’azzurro; lo stemma è uno scudo bianco a sbarra azzurra con due “C” in oro iscritte nei campi bianchi. La durata dell’associazione “Circolo Magistrati della Corte dei Conti” è illimitata.
Art. 2 Il circolo comprende soci fondatori e soci ordinari, con pari diritti ed obblighi. Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione. Sono soci ordinari coloro che vi sono ammessi secondo le norme del presente statuto.
Art. 3 Sulla domanda scritta di ammissione, corredata dalla firma di tre soci aventi un’anzianità di iscrizione di almeno tre anni, in regola con le contribuzioni sociali e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari, delibera il consiglio sociale di cui al successivo art. 19. La deliberazione di ammissione è adottata con voto segreto a maggioranza, valutando un voto negativo pari a tre positivi. La deliberazione è valida con la partecipazione di almeno la metà dei componenti il collegio. Per l’ammissione dei magistrati della Corte dei Conti non occorrono firme di presentazione. Prima della delibera di ammissione i nomi degli aspiranti soci, con l’indicazione della professione e dei nomi dei soci presentatori, devono essere pubblicati sul notiziario del circolo e affissi all’albo sociale per almeno 15 giorni consecutivi. Entro i successivi 15 giorni i soci possono presentare eventuali osservazioni in segreteria. La deliberazione di ammissione è comunicata con lettera raccomandata all’interessato. Questi è tenuto a versare, pena la decadenza, il contributo di iscrizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. Il suo impegno con il circolo, agli effetti contributivi, inizia dal giorno della deliberazione e cessa alla fine del mese in cui presenta le dimissioni o siano adottati i provvedimenti di decadenza o di radiazione di cui ai successivi art. 6 e 7. Con l’ammissione al circolo il socio assume i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto e dal regolamento. In particolare egli accetta che il suo debito verso l’associazione per quote sociali o contribuzioni straordinarie o comunque dovute è da intendersi riconosciuto a tutti gli effetti di legge. I soci hanno, inoltre, il dovere di devolvere all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalla federazione sportiva di appartenenza, tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci.
Art. 4 E’ fatto espresso divieto di trasmissibilità della quota e di rivalutabilità della stessa. Essa è trasmissibile unicamente per causa di morte, entro un anno dal decesso, a favore del coniuge ovvero, in subordine di uno dei figli in ordine di età. L’avente diritto deve presentare richiesta scritta al Consiglio, corredata dall’assenso degli altri familiari di grado anteriore. Il socio subentrante è tenuto a regolarizzare, entro il termine perentorio assegnatoli dal Consiglio Direttivo, l’eventuale posizione debitoria del suo dante causa verso il circolo.
Art. 5 Il coniuge ed i figli del socio, questi ultimi fino al compimento del diciottesimo anno di età sono ammessi a frequentare i locali del circolo, nonché a partecipare alla relative attività. I figli celibi o nubili del socio di età superiore a diciotto anni, sono ammessi, sino al compimento del ventiseiesimo anno, a frequentare i locali e gli impianti sportivi del circolo nonché a partecipare alle relative attività, dietro versamento di una quota pari al venti per cento della quota ordinaria. I figli del socio, che intendano divenire a loro volta soci dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età, per i quali il socio, nei quattro anni precedenti tale data abbia versato la quota aggiuntiva di cui la comma precedente, oppure versi il conguaglio tra quanto già versato e l’importo dovuto per quattro anni, sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione, fermo restando l’obbligo della quota mensile a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento della citata età. Entro tale data dovranno produrre apposita domanda che non avrà bisogno di essere corredata dalla firma di soci presentatori. Il socio è tenuto a comunicare il numero e l’identità dei familiari che frequentano il circolo e ne utilizzano gli impianti.
Art. 6 La quota sociale di partecipazione e il contributo di ammissione sono determinati annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. L’assemblea può inoltre stabilire contribuzioni speciali per la copertura di spese di carattere straordinario. Il Consiglio Direttivo determina la modalità e la misura dell’eventuale contribuzione dei soci alle spese del funzionamento degli impianti e di organizzazione delle attività sociali. La quota sociale deve essere pagata attraverso delega bancaria non oltre il primo giorno di ogni mese. Il ritardo nel pagamento comporta l’immediata sospensione dalla frequenza del circolo. Le eventuali contribuzioni straordinarie e ogni altro pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo al circolo devono essere effettuate entro i termini stabiliti. Il ritardato pagamento comporta la corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso medio bancario applicato al Circolo al momento. Nel caso di mancato versamento di somme dovute al circolo a qualsiasi titolo entro i termini specificamente previsti, il Consiglio Direttivo dichiara decaduto dalla qualità di socio l’inadempiente decorsi 15 giorni dalla ricezione di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di messa in mora.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo può adottare a carico del socio e del familiare responsabile di infrazione alle norme statutarie, regolamentari o di comportamento, i seguenti provvedimenti disciplinari: nota di biasimo; sospensione dalle attività sociali e dalla frequenza del circolo fino a 180 giorni; radiazione. Prima di adottare i provvedimenti di cui alle lettere b) e c) il Consiglio Direttivo deve contestare all’interessato gli addebiti mossigli; le eventuali osservazioni e giustificazioni devono essere presentate entro 15 giorni dalla contestazione. La giunta esecutiva ha la facoltà di allontanare immediatamente dal circolo il socio verso il quale intende proporre un provvedimento di sospensione o di radiazione. Avverso le sanzioni di cui alle lettere b) e c) l’interessato può ricorrere, entro dieci giorni dalla comunicazione della delibera consiliare, al Collegio dei Probiviri. Questo può confermare, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Il socio decaduto o radiato è tenuto al pagamento della quota ordinaria e delle eventuali contribuzioni straordinarie deliberate sino alla data della relativa dichiarazione o deliberazione di decadenza o di radiazione; egli non potrà frequentare il circolo neppure come ospite.
Art. 8 Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto e hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della data della loro presentazione.
Art. 9 Il socio, per gravi motivi, valutati discrezionalmente dal consiglio direttivo, può, a domanda, essere collocato nella posizione di “socio assente”, che comporta l’esclusione dall’attività del circolo anche per i suoi familiari. L’assenza non può essere dichiarata per periodi inferiori a sei mesi né superiori ai due anni. Il “socio assente” è tenuto al pagamento di un quarto della quota sociale, con le modalità stabilite nel provvedimento di sospensione.
Art.10 Il patrimonio dell’associazione è costituito: dalle quote e contributi sociali; dai beni mobili e immobili; da contribuzioni e sussidi dello Stato e di altri enti; da ogni altra sopravvenienza utile; In caso di dimissioni, di decadenza o di radiazione dal circolo, il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 11 Sono organi del circolo: l’Assemblea dei soci il Presidente il Consiglio Direttivo la Giunta esecutiva il Consiglio sociale il Collegio dei revisori dei conti il Collegio dei Probiviri Gli organi durano in carica 3 anni ed i loro componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. Il mandato si considera espletato dopo un anno dall’inizio dello stesso.
Art. 12 Alle assemblee e alle adunanze degli organi collegiali partecipano soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, dei contributi straordinari e di quanto altro dovuto al circolo. La convocazione dell’assemblea si effettua mediante lettera e affissione del relativo avviso nell’albo sociale per i venti giorni precedenti la sua effettuazione. Nel caso di assemblea avente ad oggetto proposte di modifica dello statuto, queste ultime sono integralmente trascritte nella lettera di convocazione. L’assemblea procede all’elezione del proprio presidente. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe. Qualora tra gli argomenti all’ordine del giorno figurino proposte di modifiche statutarie, o di assunzione di spese straordinarie, la delega deve contenere esplicita autorizzazione al delegato ad esprimere il voto su tali materie. Ciascun socio può chiedere che una questione sia iscritta all’ordine del giorno, indirizzando una comunicazione al presidente in tal senso almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea. Il tal caso il Consiglio ne dà immediata notizia agli iscritti mediante affissione all’albo sociale. La votazione ha luogo per alzata di mano, oppure per chiamata nominale, salvo che un quarto dei votanti o il Consiglio Direttivo non richiedano la votazione a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell’assemblea sono vincolanti per gli assenti, ai quali devono essere peraltro comunicate, qualora abbiano ad oggetto modificazioni statutarie, l’assunzione di spese straordinarie o di rilevante entità, la determinazione di un contributo straordinario a carico dei soci.
Art. 13 L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Possono partecipare all’assemblea, con voto consultivo ed a richiesta del Consiglio Direttivo, anche i responsabili delle attrezzature del circolo o altri preposti e collaboratori. L’assemblea ordinaria: esamina ed approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi; elegge il presidente e gli organi collegiali di cui alle lett.c), f) e g) dell’art. 11, secondo quanto previsto dal presente statuto; adotta ogni altra deliberazione riguardante lo sviluppo del circolo; determina su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale, dei contributi straordinari e di iscrizione al circolo.
Art. 14 L’assemblea straordinaria può essere convocata a richiesta del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti o di almeno un quarto dei soci aventi diritto. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno due terzi dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione con l’intervento di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. L’assemblea straordinaria: delibera sulle modifiche dello statuto su proposta del consiglio direttivo o di almeno un quarto di soci aventi diritto di voto; delibera lo scioglimento dell’associazione, la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio sociale; delibera la fusione con altri enti o associazioni; elegge i nuovi componenti del consiglio direttivo nel caso previsto dal successivo art. 15, comma 6. Le deliberazioni concernenti le materie di cui ai punti a), b), c) del comma precedente sono approvate con la maggioranza di almeno i due terzi degli intervenuti, computando anche le deleghe, purché non vi sia il voto contrario del cinquanta per cento più uno di tutti i soci magistrati della Corte dei conti.
Art. 15 Il Consiglio direttivo, composto dal presidente e da undici consiglieri, di cui almeno cinque scelti tra soci magistrati della Corte dei conti, è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto. Il presidente, scelto tra i soci magistrati della Corte dei conti, viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti, direttamente dall’Assemblea dei soci, ciascuno dei quali può esprimere un solo voto di preferenza. Entro dieci giorni dall’elezione il presidente convoca il consiglio direttivo per la costituzione della giunta esecutiva e la nomina del vicepresidente da scegliere tra i consiglieri non magistrati della Corte dei conti e del tesoriere. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con l’intervento di almeno otto membri, tra cui il presidente o il vicepresidente. I membri del consiglio direttivo che manchino ingiustificatamente a due o più sedute consecutive sono dichiarati decaduti. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri, sono chiamati a sostituirli i primi non eletti. Nel caso di assenza o di rinuncia di questi ultimi, il consiglio deve convocare l’assemblea straordinaria per eleggere il nuovo consiglio. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente ne assume le funzioni fino all’insediamento del nuovo presidente eletto dall’assemblea. Il consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed alle sedute partecipa il presidente del collegio dei revisori o un suo delegato. Il consiglio delibera sull’indirizzo generale del circolo, emana i regolamenti, stabilisce i programmi di massima dell’attività sociale e i criteri direttivi per l’utilizzazione degli impianti; fissa i contributi di cui al comma 3 del precedente art. 6; ha il potere di proporre e sostenere azioni giudiziarie e amministrative davanti a qualunque magistratura o grado di giurisdizione, rilasciando mandati speciali e deleghe per determinati atti e operazioni, procure generali e speciali alle liti. Il presidente ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’associazione; vigila sulla esatta esecuzione delle deliberazioni del consiglio e dell’assemblea; sovrintende all’attività sociale di ogni settore; convoca e presiede il consiglio direttivo. Per gli affari di ordinaria amministrazione e per le relative spese, l’associazione è validamente impegnata dalla firma del presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente; per gli affari di straordinaria amministrazione e per quelli che investano gli scopi e le direttive fondamentali del circolo, le deliberazioni devono essere adottate dal consiglio direttivo con la maggioranza di almeno otto componenti.
Art. 16 La giunta esecutiva esegue le deliberazioni del consiglio direttivo, sovrintende alla direzione e all’amministrazione di tutti i settori di attività del circolo; fissa i programmi particolari nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal consiglio direttivo; adotta i provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio direttivo; ha il potere di ordinazione di spese nell’ambito del programma stabilito dal consiglio direttivo. Per l’attuazione organizzativa dei vari settori di attività la giunta può anche avvalersi dell’opera di singoli componenti del consiglio direttivo, i quali rispondono direttamente alla giunta stessa. La giunta esecutiva è composta dal presidente e da quattro membri scelti tra i consiglieri ed eletti a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo. Il tesoriere ha la cura delle scritture contabili e predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; è tenuto ad effettuare i pagamenti sulla base di ordinativi di spesa emessi dalla giunta esecutiva; assiste alle riunioni della giunta esecutiva.
Art. 17 Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, che eleggono tra loro il presidente. Il collegio provvede al controllo dell’amministrazione del circolo e accompagna con una sua relazione il conto consuntivo. Il collegio dura in carica tre anni. Si applicano le disposizioni del precedente art. 15 per quanto riguarda la sostituzione di componenti dimissionari.
Art. 18 Il collegio dei probiviri è composto di tre membri, che eleggono tra loro il presidente. Il collegio: delibera, ad iniziativa propria o su richiesta del consiglio direttivo, su questioni rientranti nell’ambito sociale; esprime il suo parere in tutti i casi previsti dallo statuto e qualora ne venga richiesto dall’assemblea o dal consiglio direttivo; I verbali delle sedute sono comunicati al consiglio direttivo per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Art. 19 Il consiglio sociale è composto da trenta soci sorteggiati annualmente tra quelli aventi almeno dieci anni di anzianità di iscrizione al circolo in regola con le disposizioni di cui al primo comma del presedente art. 12 e non assoggettati a procedimento disciplinare. Sono inoltre membri di diritto del consiglio sociale i soci che rivestono cariche sociali. Assieme ai trenta soci di cui al primo comma, sono sorteggiati quindici supplenti, chiamati a sostituire nel consiglio sociale i soci titolari assenti. Il consiglio sociale è convocato dal presidente del circolo, che lo presiede almeno quattro volte all’anno a intervalli non inferiori a due mesi.
Art. 20 Tutte le cariche sociali sono onorarie. Ogni socio in regola con le quote e le contribuzioni sociali può indicare la propria candidatura, secondo le modalità previste dal regolamento per le elezioni di cui all’ultimo comma del presente articolo. L’elenco dei candidati, con l’indicazione della qualifica professionale e dell’organo cui si riferiscono, è tempestivamente affisso presso la sede sociale. Ogni socio può votare un massimo di sei candidati per il consiglio direttivo, uno per il presidente e due per il collegio dei revisori dei conti e dei probiviri. Risultano eletti i soci che riportano il maggior numero di voti. Il collegio dei probiviri svolge le funzioni e le operazioni di organo elettorale, coadiuvato da soci all’uopo designati dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo predispone il regolamento elettorale, da comunicarsi ai soci trenta giorni prima delle elezioni mediante affissione all’albo sociale.
Art. 21 L’esercizio sociale segue l’anno solare. I conti, compilati a cura del consiglio direttivo, sono presentati all’assemblea a norma del presente statuto. Il conto consuntivo è corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. I conti e i relativi documenti a corredo sono depositati nella segreteria del circolo dieci giorni prima della riunione dell’assemblea a disposizione dei soci. Ogni altro socio ha il diritto di esaminare in ogni momento gli atti, i documenti e la contabilità dell’associazione, facendone richiesta scritta al consiglio direttivo.
Art. 22 Per lo svolgimento dell’attività sportiva il circolo è ordinato in sezioni, disciplinate dalle norme dei relativi regolamenti approvati ai sensi dell’art. 15, comma 9, del presente statuto. Alla direzione di ciascuna sezione è proposto un consigliere nominato dalla giunta esecutiva. La rappresentanza del circolo presso le Federazioni Sportive, ai fini dell’affiliazione ad esse, spetta al consigliere preposto alla relativa sezione.
Art. 23 In caso di scioglimento del circolo, l’assemblea straordinaria designerà un liquidatore, determinandone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto a fini sportivi, secondo le indicazioni date dall’assemblea.